STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DI BONA ODV”
ART. 1
(Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: AMICI DI BONA ODV che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica aconfessionale e democratica (in seguito “Associazione”).
L’Associazione ha durata illimitata.
L’acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione ha sede legale in via del Santo nr. 69 nel Comune di Padova.
Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, se operato all’interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché di comunicazione agli altri uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e, per quanto ivi non previsto, delle norme del Codice Civile e delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge, nazionali e regionali vigenti in materia.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Scopo)
L’Associazione nasce su iniziativa dei familiari e amici di Bona Zanuso, mancata prematuramente nel 2017 a causa di una neoplasia, testimone di una vita vissuta con pienezza e generosità, che desiderano promuovere in sua memoria la ricerca e la cura nel campo oncologico e il sostegno alle persone affette da patologie simili.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione promuove attività di aiuto, ricerca, sostegno nell’ambito dell’assistenza sociale, socio sanitaria e di beneficenza, diretta ed indiretta, con particolare riguardo ai pazienti oncologici e delle patologie ad essi in qualche modo correlate.
ART. 6
(Attività)
L’Associazione svolge in via prevalente attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, in tutti gli ambiti di intervento utili a consentire il raggiungimento delle finalità statutarie.
Più in particolare, l’Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al citato art. 5;
- Lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5;
Nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività sopra elencate si dovranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
- concedere erogazioni provenienti dalla gestione patrimoniale o donazioni appositamente raccolte, per promuovere e sostenere progetti specifici di enti del terzo settore, associazioni, organizzazioni ed enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria, della ricerca scientifica indirizzata allo studio e alla cura dei tumori rari e delle neoplasie, allo scopo di migliorare l’efficacia dei trattamenti e la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari;
- fornire supporto e informazioni utili alla cura delle persone con patologie oncologiche, soprattutto relative al tratto gastroenterico e ai tumori rari e ai loro familiari;
- promuovere lo sviluppo tecnico scientifico ed applicativo delle discipline inerenti la cura e la riabilitazione di tali soggetti;
- organizzare incontri formativi e informativi sulle patologie oncologiche;
- stimolare l’intervento pubblico, privato ed il volontariato, verso il sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;
- organizzare congressi, attività di studio, iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione e cultura in collaborazione con Enti pubblici e privati, Italiani ed esteri;
- patrocinare e organizzare convegni e/o seminari attinenti alle patologie oncologiche soprattutto relative al tratto gastroenterico ed ai tumori rari;
- curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo;
- stipulare e sottoscrivere convenzioni con Università Italiane e Straniere, Enti Pubblici e Privati, Associazioni e altre Istituzioni Nazionali e Internazionali per il conseguimento dei punti suddetti;
- aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- svolgere ogni altra attività collegata con le precedenti, purché coerente con le finalità statutarie ed idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 7
(Associati)
Sono associati dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che ne condividono le finalità e gli scopi statutari e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Nel caso di aspiranti associati minori di età la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Possono aderire all’Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (art. 32, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 8
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Ciascun associato ha il diritto di
- partecipare all’Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenne, di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 10
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo l’associato che non provveda al versamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto per comportamento contrario ad esso ed alla Legge, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea nella prima adunanza utile, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 11
(Organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo (ove nominato).
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART. 12
(L’Assemblea)
L’Assemblea è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti, se presenti, hanno anch’essi diritto ad un voto, che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai presenti all’assemblea stessa.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o pubblicato sul sito Web.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e riportato nel relativo libro .
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.13
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14
(Assemblea Ordinaria)
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 15
(Assemblea Straordinaria)
L’Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea tra gli associati.
Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- nomina il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere;
- amministra l’Associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio di previsione e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente provvederà prontamente a convocare l’Assemblea per provvedere alla nomina dei consiglieri cessati; i consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei componenti, decade l’intero Consiglio Direttivo e deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea, perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e riportato nel relativo libro.
ART. 17
(Il Presidente)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall’Assemblea.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Spetta al Presidente, in via meramente esemplificativa e non tassativa:
a) sorvegliare il buon andamento dell’Associazione, curarne l’osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora si renda necessario;
b) curare le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell’Associazione;
c) curare l’attuazione del piano annuale di attività dell’Associazione;
d) amministrare i fondi dell’Associazione per la realizzazione dei programmi, in ottemperanza dell’indirizzo dell’Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo dell’Associazione;
f) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i 20 (venti) giorni successivi;
g) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente dell’Associazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.
Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
ART. 18
(L’Organo di Controllo)
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19
(Libri sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, ove nominato, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 22
(Il bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro il 31 maggio e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 23
(Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, alle eventuali ulteriori norme vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.